SOSTITUZIONI

 

  1. Quando si effettua

La sostituzione si effettua in qualsiasi momento su richiesta del Contraente, è obbligatoria nei casi in cui le richieste di variazioni contrattuali di una polizza siano tali da non poter essere gestite dall’appendice mod. 1654 (vedasi circolare n. 098/1999 per le eventualità di applicazione del mod 1654), comportino variazioni tecniche o in caso di mancata emissione della quietanza.

L’emissione di polizza sostitutiva avviene con le stesse modalità dell’emissione della polizza nuova tenendo presente che per le sostituzioni in corso d’anno va applicata la stessa tariffa in vigore sul contratto sostituito tranne nei casi di:

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2) Requisiti essenziali per effettuare la sostituzione

Il nuovo veicolo deve essere intestato al PRA alla stessa persona fisica/giuridica proprietaria del mezzo alienato, salvo il caso di leasing dove deve coincidere il locatario.

3) Quando non si può effettuare

4) Sostituzioni - Cosa fare ..……

Nella successione tra coniugi in comunione di beni, la voltura al PRA in favore del coniuge superstite soddisfa esigenze formali; entrambi i coniugi erano comunque comproprietari del veicolo, il superstite pertanto ha diritto al mantenimento della classe maturata.

Lo stesso principio si applica nel caso di alienazione del veicolo intestato ad uno dei coniugi e sostituito con un veicolo intestato all’altro coniuge sempre in comunione di beni.

Il nuovo contratto dovrà essere accompagnato da autocertificazione attestante la comunione dei beni.

Il trasferimento di proprietà della vettura con cessione del contratto da socio a società e viceversa consente il mantenimento della classe di merito in vigore nel contratto ceduto a condizione che si tratti di società di persone (società semplice, S.n.c., S.a.s. per il solo socio accomandatario).

In caso di società di capitali, il nuovo contratto, da stipularsi dovrà essere assegnato alla classe d’ingresso.

Il nuovo contratto dovrà essere accompagnato da un estratto camerale o analogo documento comprovante l'appartenenza del socio alla compagine sociale.

In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa, la nuova contraente perde la classe di merito maturata dalla precedente, con conseguente inserimento del nuovo contratto nella classe d’ingresso.

In caso di fusione di società di persone, con contestuale modifica della ragione sociale, si mantiene la classe di merito in corso per i veicoli intestati alle società che hanno posto in essere la fusione.

Il nuovo contratto dovrà essere accompagnato da un estratto camerale o analogo documento comprovante la fusione.

Non è possibile fare riferimento alla classe di merito maturata dai veicoli appartenenti a società di capitali che hanno posto in essere tra loro una fusione con modifica della ragione sociale.

Pertanto le nuove polizze dovranno essere stipulate in classe d’ingresso.

Il mantenimento della classe di merito è possibile solo ove non vi sia variazione nella figura dell’intestatario al P.R.A. del veicolo. In caso contrario, la nuova contraenza fa perdere la classe di merito maturata dalla precedente, con conseguente inserimento del nuovo contratto nella classe d’ingresso.

Non è possibile effettuare tale operazione in quanto il veicolo della polizza sostituita non è stato oggetto di trasferimento di proprietà; per il nuovo veicolo andrà emessa nuova polizza in classe d’ingresso.

Si è possibile, le attuali norme lo consentono; occorrerà emettere nuovo contratto applicando la tariffa in vigore alla data dell’operazione fermo restando il contraente e l’intestatario al PRA, con una lettera accompagnatoria di cui forniamo il testo:

A giustificazione della classe di merito applicata non viene allegato l’attestato di rischio in quanto il presente contratto idealmente sostituisce la polizza N…… oggetto di furto totale senza ritrovamento.

Sì è possibile solo ove non vi sia variazione nella intestazione al P.R.A.

Si ricorda che l’attestazione dello stato di rischio viene rilasciata comunque in capo al contraente e, pertanto, anche per massimizzare la coerenza dei dati di portafoglio, si invita ad effettuare tale operazione solo in casi di comprovata necessità fermi i presupposti che la rendono lecita.

E’ ammissibile. Il nuovo periodo di osservazione avrà durata pari ad un anno più rateo; alla scadenza del rateo non vi sarà, naturalmente, variazione della classe di merito che evolverà in occasione della nuova scadenza annuale.

 

Bibliografia

Legge 24 /12/69 n. 990

Articolo 8

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà valida per il nuovo veicolo o natante dalla data di rilascio del certificato relativo al veicolo o natante stesso.

D.P.R. 24/11/70 n. 973

Articolo 18

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo a motore o del natante che importi cessione del contratto di assicurazione, il cedente o il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all’assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno.